Il Libro Unico può essere gestito solo da professionisti abilitati
La gestione dei rapporti di lavoro dipendente, dei co.co.co e dei co.co.pro e degli associati in partecipazione è di competenza dei consulenti del lavoro e degli altri professionisti di cui all’art.1 della legge 12/79, in quanto rapporti che vanno inseriti nel LUL. Questo il principio che viene ribadito dalla circolare 126/2013 dell’Inps che conferma quanto già affermato dall’Istituto con la circolare 134/12. Come si ricorderà, peraltro, nello scorso mese di ottobre 2012 l’Inps stipulò un protocollo operativo con i Tributaristi, nel quale era prevista la gestione degli adempimenti contributivi degli iscritti alla gestione separata dello stesso istituto. Venne immediatamente contestato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro come tale estensione era contraria alla legge n. 12/79 che, com’è noto, delega i suddetti adempimenti solo ai consulenti del lavoro, commercialisti e avvocati.
L’Inps, accortasi della falla aperta, prontamente si ravvide con la circolare n. 134/12 nella quale non poteva che ribadire quanto disposto dalle legge “. Resta, infatti, ferma la competenza dei professionisti di cui alla legge 12/79 sulla tenuta e gestione del Libro Unico del Lavoro, obbligatorio per i lavoratori dipendenti, i collaboratori (coordinati e continuativi sia a progetto che non) e gli associati in partecipazione, secondo quanto previsto dall’art. 39 del DL 25 giugno 2008, n. 112 ed il successivo DM 9 luglio 2008. Pertanto la gestione degli obblighi contributivi e previdenziali relativi a tali soggetti resta in capo ai professionisti sopracitati.” Il primato della legge viene ora riproposto in occasione dell’uscita della circolare dell’Istituto n. 126/13. In tale contesto vengono disciplinate le procedure per l’attribuzione delle deleghe agli intermediari abilitati ad operare proprio in ambito di gestione separata. In premessa viene ricordato che gli iscritti alla gestione separata non rientranti nella disciplina di cui all’art. 39 del D.L. 11208 e D.M. 9.7.08, che istituiscono il LUL, possono delegare qualsiasi soggetto alla trasmissione dei dati contributivi. “Il quadro normativo e amministrativo non si è spostato di un millimetro, rispetto al dettato della legge n. 12/79. Potrà essere delegato ad operare un soggetto diverso da quelli elencati nell’art. 1 della predetta legge, se l’adempimento riguarda committenti per i quali non vi è obbligo di registrazione nel libro unico del lavoro”, conferma il vicepresidente del Consiglio Nazionale, Vincenzo Silvestri, che ha la delega per i rapporti con l’Istituto.
Posto, quindi, che l’Inps ha mantenuto con coerenza il suddetto principio non vi sono assolutamente dubbi sulla portata della disposizione. L’Inps ha riaffermato il principio già esposto, senza modificare alcunché con la circolare n. 126/13. ” Considerato che c’è chi ha interesse ad alimentare una certa confusione in materia, abbiamo sollecitato l’Inps a pronunciarsi formalmente in materia – aggiunge Marina Calderone, presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro – D’altronde, la giurisprudenza amministrativa di legittimità, anche nei suoi ultimi pronunciamenti, ha confermato la validità e l’attualità dell’impianto della legge12/79. L’Inps deve assolvere al delicatissimo ruolo della gestione della profilazione degli intermediari abilitati e siamo certi che questa attività avviene e avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente. Da parte nostra ci sarà la massima vigilanza per evitare il realizzarsi di casi di esercizio abusivo della professione di consulente del lavoro. Fattispecie che perseguiteremo secondo diritto, così come qualsiasi forma di responsabilità o corresponsabilità diretta o indiretta nella concretizzazione del reato”.